UNIVERSITA I DELLA TERZA ETA’
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE Dl OLBIA
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D.Lgs 117/2017
Approvato dalla Assemblea Straordinaria del 24/09/2020.
. 1 — Denominazione — Sede – Durata
- E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale — Ente del Terzo Settore – la Sede locale dell’UNlTRE di OLBIA, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – UNITRE — Università delle Tre Età — APS.
- L’Associazione locale assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA – siglabile UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ APS – Dl OLBIA con sede in OLBIA, Via Udine snc.
- L’ Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 — Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 8 Febbraio 2001 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNIT RE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 — Finalità e attività
- Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente: educare; formare; informare; fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al sociale e al territorio; operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete; promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17, La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo,
Art. 4— Adesioni
- Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di genere, etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
- Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività*
- Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- L’ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art.
- Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.
Art. 5 — Associati – diritti e doveri
- Sono Associati:
- Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
- Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
- Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività
- Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
- Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
- Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
- Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.
La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.
Art. 6 — Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L’organo di controllo.
Art. 7 — Volontari e attività di volontariato
- Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- I volontari possono anche essere associati.
- I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
Art. 8 — Composizione e competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
- Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissatat
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c, 3 del D,Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti
- L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
- accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
- elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
- approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
- approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
- delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
- delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria. 9) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- modifiche statutarie b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 20.
Art. 9 — Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Il Presidente;
- Il/i Vice Presidente/i
- Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- Al Consiglio Direttivo compete:
- eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- formulare il calendario dei corsi e dei laboratori;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
- adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
- disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. ln caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 — Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 — Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 — Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori approvati dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti. 2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
Art. 13 — Il Segretario
- Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
- Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 — Il Tesoriere
- Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
- Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
- Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 — Organo di Controllo
- L’organo di controllo viene eletto dall’Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti} fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgsa 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
Art. 16 — Rendiconto gestionale
- L’anno accademico ha inizio il 1 0 Settembre e si chiude il 31 Agosto dell’ anno successivo mentre l’ anno finanziario ha inizio il 1 0 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre, fatte salve le autonomie regionali.
- E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agliAssociati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.
Art. 17— Patrimonio
- Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote sociali;
- da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
- dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
- da rimborsi per convenzioni
- dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
- Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 18— Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dagli organi della Sede Locale, di cui all’Art. 6, avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 19 s— Libri Sociali
- Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
- libro degli Associati;
- registro dei Volontari;
- libro verbali Assemblea degli Associati;
- libri verbali Consiglio Direttivo;
- relazioni Organo di Controllo, a cura dell’organo stesso.
- Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, detto verbale deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
- I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art, 20 — Scioglimento della Sede Locale
- Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- ln caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 21 — Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale